Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

La prova dell’estraneità del socio di società di capitale a ristretta base sociale dalla gestione societaria è idonea a vincere la presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio accertati in capo alla medesima società. E’ questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 2 febbraio 2016, n. 1932, che, richiamando la regula juris secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi, rileva però che è fatta salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria circa la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

Ciò posto, occorre innanzitutto chiarire che la presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio è espressamente prevista, per le società di persone, dall’art. 5, comma 1 del TUIR, secondo cui “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel  territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Nel caso, invece, di società di capitali a ristretta base sociale, il Legislatore tributario concede in via opzionale la tassazione per trasparenza ex art.116 del TUIR, denominato appunto “Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria”, del tutto esaustivo dal punto di vista letterale per quanto concerne la facoltà concessa e non l’obbligo di adottare tale regime.

Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato un maggior reddito in capo alle società di capitali a ristretta base sociale che non hanno adottato il regime di cui all’art. 116 indicato, può comunque accertare un maggior reddito anche in capo ai soci, i quali, secondo la presunzione esistente, avrebbero approfittato di tale reddito occultamente pervenuto, fatta salva la possibilità di offrire la prova contraria. Ed infatti, nell’ordinanza sopra citata viene disconosciuta l’esistenza implicita di rapporti tra i soci con conseguente rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e decisione favorevole per il contribuente.

La pronuncia dispone che “il principio secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale, è legittima, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione di eventuali utili extra-contabili ai soci, spesso enunciato nell’ambito di controversie in cui i pochi soci sono tra loro legati da rapporti di parentela o coniugio, non presuppone necessariamente l’esistenza di siffatti rapporti. Il principio deriva infatti dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi. Ciò legittima, anche in assenza di rapporti di parentela tra i soci, la presunzione che gli stessi siano a conoscenza degli affari sociali, siano consapevoli dell’esistenza di utili extra-bilancio e dunque se li distribuiscano in ragione delle rispettive quote di partecipazione al capitale”.

L’inesistenza di rapporti con un “vincolo di complicità”, locuzione utilizzata dalla stessa Guardia di Finanza nella nota circolare n. 1/2008 per avvalorare lo stretto legame esistente tra i soci nelle società in questione, può pertanto rappresentare un elemento decisivo per superare la presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio, in quanto attestante l’estraneità del socio alla gestione societaria.

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