di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La presunzione semplice di cui agli articoli 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/72, circa l’omessa sottrazione di ricavi conseguiti, correlata agli accertati prelevamenti e versamenti operati sul conto corrente bancario di un imprenditore, deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzate e lo stesso contribuente, attraverso una perizia giurata, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione.
È questo l’interessante principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20132 depositata ieri 15 luglio.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un imprenditore di due avvisi di accertamento in materia di imposte dirette ed Iva e di una cartella di pagamento per la riscossione frazionata delle maggiori imposte dovute. L’Amministrazione finanziaria aveva basato tali accertamenti sulle movimentazioni bancarie del contribuente, ritenendo che non fossero giustificate fiscalmente. Tali atti venivano impugnati dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva i ricorsi e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale relativa agli avvisi di accertamento e alla riduzione di quanto dovuto in relazione alla pretesa contenuta nella cartella provvisoria di pagamento.
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