Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ok alla doppia sanzione. Non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione finanziaria con una sovrattassa, purché sussista tra i due procedimenti una connessione materiale e temporale sufficientemente stretta. È questo l’innovativo principio desumibile dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 2 marzo 2018, n. 43, conformemente al recente orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo con sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia.
La fattispecie affrontata dalla Consulta trae origine dalla ordinanza di rimessione del 30 giugno 2016, con cui il Tribunale ordinario di Monza sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non contempla l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale.
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