di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di verifica fiscale, l’acquisizione degli elementi utili alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente (ad esempio, registri, documenti, scritture, libri, etc.) può avvenire attraverso la spontanea esibizione da parte degli stessi oppure tramite il loro materiale reperimento.
Evidentemente l’intento dei verificatori fiscali è quello di procedere alla loro ispezione e verificazione, al fine di individuare prove di evasione a carico del contribuente.
In via generale si rammenta che, ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973, la documentazione non esibita a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria durante la verifica fiscale, non può essere utilizzata né in fase amministrativa, né in sede contenziosa.
Al riguardo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che, se il termine concesso al contribuente per la produzione di documenti ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al comma 5 della disposizione citata.
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