Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., ovvero quando l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia. Tale circostanza non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7521 del 15 aprile 2016.

La vicenda trae origine dalla notifica al contribuente di un avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/73 per il mancato pagamento di cartelle esattoriali. Quest’ultimo presentava ricorso dinanzi alla competente CTP, eccependo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 170 c.c. poiché gli immobili ipotecati erano stati già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari. La CTP accoglieva il ricorso, poi confermato anche dalla CTR.

Equitalia ricorreva in Cassazione, lamentando l’erroneità della decisione della CTR sulla base della considerazione per la quale l’iscrizione ipotecaria è strumento di autotutela pubblicistica e, quindi, in alcun modo riconducibile al novero degli atti di esecuzione forzata a cui fa riferimento l’art. 170 c.c..

La Suprema Corte, pur equiparando l’iscrizione ipotecaria a un atto esecutivo, accoglieva il ricorso presentato da Equitalia, affermando che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. 602/73 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia, circostanza che non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.

Ma non solo. Gli Ermellini chiariscono che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale; pertanto, ove sia proposta opposizione per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare sia la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, sia che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

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