Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Al fine di rafforzare la fase della riscossione, sanzionando l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, il D.L. 223/2006 ha introdotto l’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000, poi modificato dal D.Lgs. 158/2015, con l’intento di punire il reato di indebita compensazione.
Così come per gli altri reati tributari, «il bene giuridico tutelato dall’articolo 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000 va individuato nell’interesse dello Stato alla tempestiva e puntuale riscossione dei tributi sicché l’indebita compensazione, a differenza dell’omesso versamento delle ritenute e dell’Iva, non è di immediata percezione per l’Erario ed emerge solo se ci si accorge dell’insussistenza o della non spettanza del credito» (cfr., Cass. sent. n. 30522/2016).
Tale reato può essere commesso in via principale dagli amministratori, che, in qualità di responsabili del rispetto degli oneri tributari, provvedono al pagamento del modello F24, effettuando compensazioni relative a crediti non spettanti o inesistenti. Tuttavia, ciò non esclude che la responsabilità penale possa estendersi all’extraneus attraverso l’applicazione dei principi in materia di concorso di persone (cfr., Cass. sent. n. 662/2011).
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