Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Come noto, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata la comunicazione relativa:
– ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
– ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
– ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
– ai beni utilizzati dai familiari dell’imprenditore.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E/2012, i familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUIR; pertanto, sono tali “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l’invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l’utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica).
Comunicazione dei beni
I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari senza pagare un congruo corrispettivo. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2015 (anche solo per una parte dell’anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.
È confermato che non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente 2 requisiti:
1. hanno un valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell’utilizzo);
2. sono compresi nella categoria residuale “altro” prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).
Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive: ad esempio, i beni concessi in godimento agli amministratori, al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit, e all’imprenditore individuale.
Comunicazione dei finanziamenti
Si dovranno segnalare anche eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell’impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione, a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).
La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l’invio da parte del singolo socio. Non è previsto l’obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.
Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2015 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.
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