di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di verifica fiscale, laddove l’amministrazione finanziaria effettui un accesso mirato all’acquisizione della documentazione contabile del contribuente, non è necessaria la redazione del processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, ma è sufficiente che le operazioni compiute e i documenti prelevati vengano indicati nel processo verbale di accesso, dal quale decorre il termine di sessanta giorni per comunicare osservazioni e richieste ai sensi dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.
Sono queste le interessanti conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con sentenza n. 11589, depositata ieri 4 maggio, disaminando una fattispecie in cui, a seguito di accesso mirato ad acquisire la documentazione fiscale presso i locali del contribuente, veniva emesso un avviso di accertamento con il quale si accertava un minor credito Iva stante la risultata inesistenza delle sottostanti operazioni di acquisto.
Il contribuente impugnava tale atto dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale eccependo la violazione dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, per la mancata formazione di un processo verbale di constatazione dal quale sarebbe dovuto decorrere il termine di sessanta giorni per le eventuali osservazioni del contribuente prima dell’emissione dell’avviso.
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