Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di impugnazione al buio, la tardività o l’omessa notificazione della cartella non costituisce un vizio proprio di questa, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta all’ente impositore e non già, in via esclusiva, all’agente della riscossione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20735 del 01.08.2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria e delle cinque prodromiche cartelle, dei quali il contribuente deduceva la nullità per omessa notifica di queste ultime.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, rilevava che il ricorso doveva considerarsi tempestivo, giacché il termine a quo dell’impugnazione andava individuato nel giorno in cui l’agente della riscossione aveva prodotto le cartelle non notificate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e che non vi era prova dell’avvenuta notifica delle cartelle né della comunicazione degli atti prodromici.

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