Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, il presupposto della grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore risulta soddisfatto, ai fini della legittimità dell’accertamento, soltanto nell’ipotesi in cui lo scostamento sia superiore al 10%, essendo questa la percentuale che rende inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8028 depositata ieri 23 marzo, la quale si pone in continuità con l’orientamento di legittimità che rende illegittimo l’accertamento redatto in applicazione degli studi di settore, laddove non si riscontri un grave scostamento rispetto ai ricavi dichiarati (cfr., Cass., ord. n. 2637/2019Cass., sent. n. 17486/2017Cass., sent. n. 22946/2015Cass., sent. n. 20414/2014).

La fattispecie in esame prende le mosse da una verifica effettuata con applicazione degli studi di settore e dal relativo contraddittorio preliminare. Seguiva l’emissione di un avviso di accertamento afferente ad Iva, Irpef e Irap in relazione al periodo di imposta 2004.

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