Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La legge di Stabilità 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. Patent box, un regime di tassazione agevolata su base opzionale per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Esso si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile applicato, che siano residenti nel territorio dello Stato o in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale devono essere attribuiti i beni immateriali agevolabili.
L’opzione per la tassazione agevolata ha una durata di cinque periodi d’imposta, è irrevocabile, rinnovabile e consente di escludere dalla base imponibile – sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP – una quota del reddito derivante dall’utilizzo (diretto o indiretto) dei predetti beni. Condizione necessaria per poter applicare il regime fiscale è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di beni agevolabili.
Il decreto attuativo del regime ha precisato che:
a) per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno indicati in un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata e i successivi quattro;
b) a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
Sono oggetto di agevolazione i redditi derivanti da opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa (inclusi i marchi commerciali), disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (know-how). Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, per poter beneficiare della agevolazione, non è necessario che i beni immateriali suindicati siano registrati presso gli enti preposti, essendo sufficiente che gli stessi siano “giuridicamente tutelabili”, ovverosia che le leggi vigenti ne prevedano almeno “potenzialmente” la protezione.
La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun dei predetti beni immateriali, sulla base del rapporto tra:
a) i costi rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Ai fini del computo di tale rapporto, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione e per i due successivi, i costi sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente. A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni in commento, i costi sono quelli sostenuti nei periodi d’imposta in cui dette disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale.
La quota di reddito agevolabile così determinata non concorre alla formazione del reddito complessivo:
– per il 50% del suo ammontare a regime;
– per il 40% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
– per il 30% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
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