Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Corte di Cassazione, con ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2231, ha risposto alla problematica attinente alla qualificazione del pagamento di una cartella esattoriale effettuato contestualmente all’impugnazione della stessa: tale adempimento va considerato come spontaneo, sancendone quindi l’irripetibilità, o come finalizzato solo ad evitare la possibile fase esecutiva dell’imposta dovuta?

Per comprendere meglio il caso oggetto dell’esame della Suprema Corte, è d’uopo ripercorrere la vicenda che l’ha generato.

L’Agenzia delle Entrate notificava alle parti di una compravendita immobiliare gli avvisi di rettifica e liquidazione relativi alla maggiore imposta di registro dovuta: gli acquirenti impugnavano gli atti impositivi, mentre la società venditrice non proponeva alcun ricorso.

Dopo aver appreso l’esito vittorioso della controversia, la venditrice decideva di impugnare la cartella esattoriale avente ad oggetto la predetta imposta di registro, provvedendo nello stesso momento al suo pagamento onde evitare l’esecuzione forzata nelle more del processo.

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