Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il Decreto banche (D.L. 59/2016), approvato ieri dalla Camera in via definitiva, contiene importanti novità, quali misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti, anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alla legge fallimentare; interventi a favore delle banche in liquidazione; disposizioni finanziarie relative, tra l’altro, alle imposte differite attive e al personale del comparto del credito.
Con riferimento alle misure a sostegno delle imprese, si rileva innanzitutto che per gli imprenditori iscritti nel Registro Imprese viene introdotta la possibilità di garantire i crediti che vengono loro concessi per l’esercizio dell’impresa costituendo un “pegno mobiliare non possessorio”, ovvero una forma di garanzia del credito che consente al debitore di non spossessarsi del bene mobile che ne è oggetto, e ciò, anche per crediti concessi a terzi, fermo restando il requisito dell’attinenza all’esercizio dell’impresa. La mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è comunque compensata da forme di pubblicità consistenti nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto banche disciplina altresì il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato, introducendo il nuovo art. 48-bis al D.Lgs. 385/93 (TUB). In particolare, la norma citata prevede che, in caso di mancato pagamento del debito, il creditore potrà attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare la volontà di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento e chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione e, ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all’ipoteca.
Il decreto legge in parola prevede anche l’istituzione, al Ministero della Giustizia, di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, nonché misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata mediante modifiche al codice di procedura civile. Ad esempio, è previsto che il pignoramento debba contenere l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione, a norma dell’art. 615 secondo comma terzo periodo c.p.c., è inammissibile se è proposta dopo la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.
Infine, si segnala che il provvedimento citato introduce modifiche alla legge fallimentare, al fine di velocizzare le procedure, e prevede che i soggetti che vogliano continuare ad avvalersi della trasformazione in credito d’imposta delle DTA (imposte differite attive) iscritte in bilancio dovranno esercitare l’opzione ed effettuare il versamento del canone entro il 31 luglio 2016. A tal fine, i soggetti interessati devono esercitare apposita opzione irrevocabile e pagare un canone annuo dell’1,5% entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
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