Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
I Comuni devono rimborsare l’IMU versata per gli anni 2012 e 2013 relativamente ai c.d. immobili merce. È questo il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con sentenza n. 901/2015.
La vicenda trae origine dall’applicazione dell’IMU ai c.d. immobili merce delle imprese, ovvero agli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. In altri termini, si tratta degli immobili delle imprese che svolgono l’attività di compravendita immobiliare o delle imprese di costruzione o di ristrutturazione che poi li vendono.
Nel caso di specie, il ricorrente evidenziava come nessun’altra impresa subisse l’imposizione delle proprie rimanenze di magazzino a parte le imprese di costruzione e lamentava pertanto la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
Sul punto, occorre ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la norma è stata modificata e i c.d. immobili merce sono esenti dall’IMU fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Sulla base di ciò, la CTP di Pescara afferma che il Legislatore, con la predetta modifica recata dal D.L. 102/2013, avrebbe abrogato tacitamente la norma previgente, avendo assoggettato i medesimi beni ad una forma di esenzione totale dall’imposta.
In definitiva, dunque, i Giudici pescaresi affermano che il rimborso è dovuto, poiché solo interpretando la norma successiva come abrogativa della precedente non si incorre nel denunziato vizio di violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza.
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