Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il contribuente è tenuto ad esperire il procedimento di reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, il cui ambito di applicazione è stato recentemente esteso a tutti gli atti di Enti impositori, Agenti della riscossione e soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.
Restano escluse invece le controversie di valore indeterminabile, fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto gli atti catastali concernenti, tra l’altro, il classamento dei terreni, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale, nonché gli atti diretti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dagli Organismi europei.
In materia di contenzioso doganale, poi, gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali (ad esempio, i dazi doganali) sono esclusi dalla mediazione, ma non dal reclamo.
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