Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite, nella ipotesi in cui il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata ex articolo 6 D.L. 193/2016, presentando contestualmente una rinuncia agli atti per mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 marzo 2017, n. 5497.
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