Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente ha la possibilità di rettificare gli errori di fatto o di diritto compiuti, sia entro il termine previsto dalla legge per presentare istanza di rimborso, sia opponendosi in sede giudiziale alla maggiore pretesa impositiva vantata dall’Amministrazione finanziaria. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16244 del 20.06.2018.

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento, emessa a seguito di un controllo automatico ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, recante rettifiche in aumento sui redditi dichiarati da un contribuente. La pretesa impositiva derivava dall’errore commesso dal dichiarante all’atto della redazione del Modello Unico, in quanto egli aveva utilizzato un modello non previsto per l’anno corrente e nel quale aveva inserito dati reddituali dell’anno precedente, pur correttamente versando le somme dovute sulla base reddituale dell’anno in corso.

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