di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La riforma fiscale (vedi, l’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023), apportando rilevanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), ha introdotto in modo espresso, per la prima volta nel nostro ordinamento, una forma di contraddittorio preventivo, a far data dallo scorso 18.1.2024.

In particolare, tale previsione è contenuta nell’articolo 6-bis, L. 212/2000, la quale stabilisce che, a pena di annullabilità dell’atto, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, uno schema di atto. Nei successivi 60 giorni il contribuente ha la possibilità di presentare eventuali deduzioni difensive, ovvero di accedere e di estrarre copia degli atti del fascicolo.

In via generale, si tratta di un contraddittorio che è relativo a tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nonché applicabile indistintamente a tutte le tipologie di tributi (armonizzati e non armonizzati), così come a qualsiasi tipologia di verifica fiscale (in loco o a tavolino).

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