Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 4/E del 4 marzo 2016, ha confermato l’applicazione del principio del favor rei alle modifiche introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario in forza del D.Lgs. 158/2015, attuativo della legge delega fiscale. Tale principio opera anche in tema di ravvedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove disposizioni, in applicazione del principio del favor rei, interessano sia gli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016, sia gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016 per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria. Ciò in virtù di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. 472/1997, secondo cui quando viene emanata una legge che prevede che una fattispecie non sia più punibile o continui ad esserlo, ma con sanzioni diverse rispetto alla legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione, si applica la legge più favorevole.
Dunque, alla luce dei chiarimenti intervenuti, è auspicabile quindi che gli Uffici procedano alla rettifica delle sanzioni irrogate negli atti pendenti non ancora divenuti definitivi, in quanto il contribuente ha il diritto a vedersi ricalcolata la sanzione, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo. Nei casi in cui non siano ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso, va presentata all’Ufficio una semplice istanza per l’effettuazione di un nuovo computo della sanzione irrogata, sulla base della misura maggiormente favorevole.
© Riproduzione riservata