Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, con la conseguenza che per tale operazione è necessaria la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017.
La vicenda trae origine da un trasferimento di strumenti finanziari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito a titolo di liberalità in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione. Apertasi la successione ab intestato dell’ordinante, la figlia del de cuius agiva in giudizio nei confronti del beneficiario del trasferimento, al fine di far valere la nullità del negozio attributivo e ottenere la restituzione del valore degli strumenti finanziari donati in ragione della quota di un terzo ad essa spettante sul patrimonio ereditario.
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