di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Per evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui all’articolo 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12813, depositata ieri 13 maggio.

Dopo aver acquistato un immobile, un contribuente riceveva un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per decadenza dalla agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa. Tale compravendita era stata effettuata il 20 giugno 2007 tramite scrittura privata contenente la richiesta dell’agevolazione in parola, in seguito all’alienazione del 28 giugno 2006 di altro immobile acquistato precedentemente dallo stesso contribuente con rogito del 25 febbraio 2004.

Il contribuente impugnava l’atto e la competente Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso ritenendo che l’omessa trascrizione nei registri immobiliari della scrittura aveva reso l’atto non opponibile a terzi e dunque aveva ostato al perfezionamento della “piena disponibilità del bene”. Ciò aveva dunque comportato la decadenza dall’agevolazione fruita per il precedente acquisto del primo immobile successivamente alienato.

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